Descrizione
Si ricorda ai cittadini che secondo le vigenti norme contemplate sia dai regolamenti comunali, sia dall'art. 29 del Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori possessori a qualunque titolo di terreni frontisti con le strade vicinali, comunali, provinciali o consorziali di uso pubblico di:
a) potare alberi, rami, arbusti e siepi che protendono le fronde oltre la recinzione sulla sede stradale o sui marciapiedi compromettendo la vista della segnaletica, degli specchi riflettenti o comunque la visibilità e viabilità di marciapiedi e carreggiata, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse (art. 29 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada);
b) tenere i terreni privati in adeguate condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alla rimozione di sterpaglie, di rami, detriti e quanto possa pregiudicare la sicurezza di persone e cose, nonché provvedere al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o insetti (art. 19 del vigente Regolamento di Polizia Urbana).
Tale obbligo permane durante l'intero arco dell'anno.
Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 determinata ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L. d.lgs 267/2000.
Si ricorda anche che, in caso di inerzia, si potrà procedere, ad emettere apposita Ordinanza per l’esecuzione dei lavori con possibilità, in caso di inerzia, di esecuzione in danno con diritto di rivalsa delle spese sostenute, e senza pregiudizio per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 29, comma 3 del Codice della Strada
Si ringrazia per l'attenzione e la cura."
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Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2024, 15:30