Whistleblowing

Ultima modifica 18 dicembre 2023

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n.24, efficace dal 15/07/2023, è stato emanato in attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o delle normative nazionali, ovvero le tutele del c.d. whistleblowing.

L’istituto del whistleblowing garantisce la protezione delle persone che segnalano, divulgano ovvero denunciano all’Autorità giudiziaria o contabile violazioni, di norme nazionali e del diritto UE, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, delle quali siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. La prima misura di protezione del whistleblower è la tutela della riservatezza della sua identità.

Tale riservatezza viene garantita mediante l’utilizzo di modalità anche informatiche che promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni.

Il Comune di Albino ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un form che può essere inoltrato anche in forma anonima;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione ha il termine di 15 giorni lavorativi per l’esame preliminare della stessa. In primo luogo, spetta al RPCT la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel d. lgs. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione. Successivamente all’invio il segnalante deve verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT.

In particolare è necessario risultino chiare:

  1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  2. la descrizione del fatto;
  3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

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Si informa il segnalante che, qualora il RPCT ne ravvisi la necessità, potrà comunicare i dati forniti dal whistleblower all’ANAC.

Qualora, al momento della presentazione della segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. il canale di segnalazione interna, per motivi tecnici non sia attivo;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

può essere fatta una segnalazione direttamente all’ANAC utilizzando il seguente link: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/


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