Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore su tutto il territorio regionale:
1) il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "quattro stelle", quindi vige l'obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle.
2) il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "tre stelle", quindi vige il divieto di utilizzo di generatori 0, 1 e 2 stelle.
Dal 1° ottobre 2018 nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW vige l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.
Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti devono essere disattivati.
Eccezioni:
- caminetti ed impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi;
- impianti storici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2014 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
-stufe ad accumulo assemblate in opera secondo la norma UNI 15544
- Possono essere utlizzati fino al 15 ottobre 2024 gli impianti a biomassa installati fra il 20/12/2013 e il 18/09/2017 (data di approvazione della delibera "Accordo di bacino Padano") che rispettino le disposizioni della D.G.R. n. 1118/2013 e tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.
Il periodo di accesione degli impianti termici per Albino, che fa parte della zona E, è compreso fra il 22 ottobre 2022 e il 7 aprile 2023 per un massimo di 13 ore giornaliere, come da piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, approvato dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica).
Le temperature sono:
a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali,artigianali e assimilabili;
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013.